2) Sei nella zona giusta?
3) Hai calcolato la SUPERFICIE DISPERDENTE TOTALE DELL’IMMOBILE e quella dell’intervento? (regola del 10%)
4) Hai controllato i requisiti previsti dalla legge sulla trasmittanza termica ?devi fare il cappotto?
5)Chi fa la comunicazione all’Enea? E per quali lavori?
Qui sotto ho cercato di indicare come rispondere a queste domande, se ci fossero dei dubbi contattatemi.
Bonus facciate: chi ne ha diritto?
Il bonus facciate beneficia dello stesso regime applicato per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Questo significa, che hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
il componente dell’unione civile;
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Bonus facciate: per quali lavori?
il bonus facciate spetta per lavori di manutenzione straordinaria ma anche di manutenzione ordinaria dell’esterno di un edificio.
Ossia solo le parti opache dell’edificio, i balconi e gli ornamenti. Significa che restano fuori le opere sugli infissi, le grondaie, i pluviali e i cavi, anche se c’è sempre la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazioni.
Bonus facciate: in quali zone spetta?
Le zone in cui è ammessa la detrazione: per beneficiare dell’agevolazione, l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve essere «esistente» e trovarsi in una zona omogenea A o B. In altre parole, non si ha diritto al bonus nelle zone destinate a nuovi complessi con bassa densità di ubicazione.
L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
REQUISITI TECNICI
Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:
- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.
- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.
ESEMPIO: Immagina di dover fare un lavoro di rifacimento che consiste in un intervento finalizzato al recupero o al restauro della facciata e che, allo stesso tempo, incide da un punto di vista termico, oppure interessa il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio. In altre parole: fai il cappotto e sistemi esteticamente l’edificio. Che succede in questo caso?
Per poter usufruire del bonus facciate del 90% su tutte le spese sostenute, dovrai chiamare un tecnico che verifichi i requisiti previsti sui limiti previsti dalla legge sulla trasmittanza termica e dalla normativa imposta dall’Enea per le opere di efficientamento energetico. In questo modo, avrai la possibilità di accedere al bonus su tutto il lavoro fatto. Altrimenti, dovrai distinguere le spese per il rifacimento della facciata da quelle sulla riqualificazione energetica.
La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Dettagli TECNICI
Interventi di intonaco
L’intonaco dell’edificio dà diritto al bonus facciate del 90% a condizione che l’immobile si trovi in zona A o B. Tuttavia, se il lavoro comporta un’alterazione termica del fabbricato oppure viene effettuato per oltre il 10% della superficie disperdente lorda, si avrà diritto al bonus sono se vengono rispettati i requisiti di isolamento termico.
Interventi di pulitura e di tinteggiatura
Si ha diritto al bonus facciate del 90% per i lavori di pulitura e di tinteggiature dell’esterno dell’edificio solo se si trova in zona A o B. Altrimenti, trattandosi di un lavoro di manutenzione ordinaria, si ha diritto alla detrazione del 50%.
Interventi sui cornicioni
Beneficiano del bonus facciate del 90% i lavori sui cornicioni degli edifici che sorgono nelle zone omogenee A e B, purché l’intervento avvenga nell’ambito di un recupero o restauro della facciata ed interessi fregi ed ornamenti.
Come per i balconi, se non ci sono i requisiti oppure l’edificio è ubicato in un’altra zona, si ha diritto al bonus del 50%:
per le parti comuni del condominio;
nelle singole unità immobiliari se si cambia materiale, colori o finiture.
Interventi per cappotto termico
I lavori per la realizzazione del cappotto termico che raggiungono i requisiti di isolamento previsti dal decreto ministeriale del 26.01.2010, beneficiano del bonus facciate del 90% se si trovano nelle zone A o B.
Se l’edificio si trova in altre zone, si ha diritto all’ecobonus del 65%, che raggiunge il 70% in caso di lavori su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile.
Se non viene raggiunto il requisito di isolamento termico, si ha diritto al bonus ristrutturazioni del 50%.
Nota .
L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza energetica.
Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ''Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia''.
In conseguenza delle norme in esame, il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030. (fonte: dossier parlamentare del 17 dicembre 2019)
INOLTRE :…se hai avviato l’intervento sulla facciata di casa tua nel 2019 ed hai pagato un acconto all’impresa entro il 31 dicembre 2019, avrai diritto alla detrazione del 50% nell’ambito dei benefici per i lavori di ristrutturazione edilizia. Ma sul saldo che pagherai nel 2020 avrai diritto alla detrazione del 90% nell’ambito del bonus facciate.
Nota finale: Si consiglia di scaricare la guida dell’agenzia delle entrate e verificare per ulteriori aggiornamenti.(questo sgravio è appena stato introdotto ed è soggetto a revisioni ed aggiornamenti)
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1) Documenti divorzio : serve anche la certificazione energetica.
Grazie al decreto legge 132/2014 si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve con costi sempre più contenuti ( da 16 euro!!) Vogliamo ricordare che in caso di scrittura privata per divisioni patrimoniali , (vedasi sotto) è necessario presentare anche la certificazione energetica in quanto L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;
- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).
L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio insolutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili
(tratto da :http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambiente/sicee/dwd/20151005_revisione_generale_FAQ_APE_rev5.pdf)
….“Per istruire una pratica di separazione o divorzio sono necessari alcuni documenti, che possono essere prodotti dai coniugi direttamente o dagli avvocati per loro conto. Per divorziare non è necessario infatti rivolgersi a uno studio legale, ma sicuramente è consigliabile viste le procedure burocratiche e le implicazioni psicologiche che potrebbero rendere davvero ardua l’impresa ai diretti interessati.
Grazie al decreto legge 132/2014 per la riforma del processo civile si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve, perché il procedimento dovrebbe essere ridotto e semplificato. Quando la legge diverrà effettiva la coppia che non ha figli ed è d’accordo potrà separarsi in trenta giorni con un costo davvero esiguo: sarà sufficiente presentarsi davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi muniti di una dichiarazione della volontà di separarsi con indicazione delle condizioni concordate. Il documento potrà essere scritto anche direttamente dagli interessati senza alcuna spesa aggiuntiva e sarà firmato davanti al Sindaco che convocherà la coppia dopo un mese. Se i due non dovessero presentarsi la richiesta si annullerà automaticamente e i coniugi resteranno sposati a tutti gli effetti. Se invece dovessero presentarsi si confermerà l’atto e il divorzio sarà effettivo dopo circa tre anni. Per divisioni patrimoniali è opportuno però comporre una scrittura privata presso uno studio legale, come anche in caso di figli, trasferimenti immobiliari, beni coniugali e assegni. Nel caso di divorzio non consensuale la situazione sarà un po’ più complicata: il ricorso al tribunale sarà necessario per mediare le posizioni dei coniugi.”
(Tratto da http://www.unadonna.it/emozioni/documenti-divorzio-ecco-il-necessario/155963)......
…..“Senza figli, si divorzia e ci si separa in 30 giorni. Costo: 16 euro
Se l'accordo viene stilato senza l'aiuto di un legale, l'intera procedura costa solo 16 euro, corrispondenti ai diritti di pubblicazione di matrimonio, e richiede un'attesa di 30 giorni. Fermo restando che devono intercorrere 3 anni tra la separazione e il divorzio…. Tempi e costi.
Quando i coniugi non hanno figli e sono d'accordo nel dividersi, la procedura diventa molto facile ed economica. Grazie al nuovo decreto legge, basterà presentarsi dal Sindaco del comune di residenza di uno dei due. Marito e moglie dovranno fornire un documento in cui dichiarino di volersi dividere alle condizioni elencate, per la cui stesura ci si può far aiutare da un avvocato, ma è facoltativo. I due coniugi devono firmare accordo e dichiarazione davanti al sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo 30 giorni per confermare la scelta. Se non dovessero tornare, restano a ogni effetto marito e moglie.
Con figli e patrimonio da dividere serve l'avvocato ma non il tribunale. Costo: da 43 euro
Se ci sono figli, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali serve l'avvocato. La novità è che non sarà necessario finire in tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale. "Con un mero controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue" spiega il presidente degli avvocati matrimonialisti.
Tempi e costi. Le separazioni consensuali convengono. Per questo, secondo l'Istat, sono scelte dall'85% delle coppie. Chi si separa consensualmente, e presenta personalmente il ricorso, spende solo 43 euro. Se si vuole un avvocato, si può risparmiare scegliendone uno anziché due, ma bisogna separarsi consensualmente. In questo caso la spesa può aggirarsi intorno ai 2000 euro. Ma attenzione: nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati. Se prima del decreto legge dividersi in modo consensuale richiedeva in media 100 giorni, contro i 675 delle divisioni giudiziali, da adesso in poi i tempi potrebbero allungarsi per chi si divide dall'avvocato. Questo infatti, nelle separazioni di coppie con figli e in certi casi anche di quelle senza figli, deve aspettare il nullaosta del Pm. Ma non è indicata una scadenza entro la quale debba arrivare. ….
Senza accordo si finisce davanti al giudice. Costo: da 98 euro
Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d'accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.
Tempi e costi. Dividersi senza accordo può costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro, anche le parcelle degli avvocati, che possono raggiungere persino i 10000 euro quando l'accordo non si trova. Inoltre il coniuge cui venga addebitata la separazione dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell'ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.” ………….
(tratto da http://d.repubblica.it/famiglia/2014/11/11/news/divorzio_separazione_coppia_senza_figli_decreto_legge-2369940 )
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2) CLIMATIZZAZIONE INVERNALE & ESTIVA
AGGIORNATA SANZIONI legge regionale 16/2017 all'articolo 78
Vi segnaliamo che la legge regionale 16/2017 all'articolo 78 ha
introdotto alcune nuove sanzioni collegate alla corretta manutenzione
e al controllo degli impianti termicI :
La prima sanzione riguarda il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO: se non
fornisce al manutentore o all'installatore tutti i dati necessari
(POD, PDR, dati catastali, ecc) per la completa compilazione e il
conseguente caricamentosul CIT (Catasto Impianti Termici) del Libretto di Impianto e' passibile di una sanzione da euro 100 a euro 900.
Si ricorda che il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO e', normalmente,
l'occupante a qualunque titolo della unita' immobiliare nel caso di impianto autonomo o l'amministratore nel caso di impianto centralizzato.
La seconda nuova sanzione introdotta , che varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 900, e' destinata all'installatore o al manutentore che non provvedono a caricare il Libretto di Impianto nel CIT entro i 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto o dalla presa in carico di un impianto esistente.
E' stata inserita anche una sanzione per la scorretta esecuzione e/oil mancato caricamento telematico del REE (Rapporto di controllodell'Efficienza Energetica) nel CIT entro i 60 giorni dalla suaredazione (documento cartaceo controfirmato dal responsabiledell'impianto). L'importo diquesta sanzione varia da un minimo euro 100 ad un massimo di euro 900.
Ulteriore sanzione inserita - da euro 100 a euro 450 - riguarda l'omissione o il mancato rispetto dei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie che il Terzo Responsabile deve effettuare alla Citta' Metropolitana o alla Provincia competente, ai sensi del dal DPR 74/2013 all'art.6, comma 5, in tema di:
- delega ricevuta su un impianto termico (obbligo di comunicazione entro dieci giorni lavorativi);
- revoca o rinuncia all'incarico (entro due giorni lavorativi);
- decadenza per mancata rispondenza dell'impianto alle norme vigenti(entro due giorni lavorativi).
Rimangono confermate le altre sanzioni previste nel quadro nazionale
di riferimento sulla materia.
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti elaborate dal Misitero dello Sviluppo Economico.
2.1)IMPIANTO TERMICO
1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”? Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari.le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
2.2)CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche". La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il ……..”. Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione: in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
2.3) LIBRETTO DI IMPIANTO
4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?? Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di selezionare, fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel caso di successive aggiunte di componenti o apparecchi, di aggiornare il libretto mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nell'ottica di adattare ancora meglio il libretto all'effettiva composizione dell'impianto, è consentito, nel libretto in formato elettronico e, conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta, aggiungere ulteriori campi nel caso di un numero di componenti maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato al decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti all'impianto, che, se lasciate non compilate, potrebbero essere interpretate come omissioni?
La risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell'impianto quattro vasi di espansione e due pompe di circolazione, è possibile inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1, VX2 e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola con VX4, e duplicare la parte di scheda di cui al punto 6.4 creando un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se l'impianto non fornisce un servizio di climatizzazione estiva, o se questo è presente ma non necessita di un sistema di trattamento dell'acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5 della scheda 2 che altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi sulla completa compilazione del libretto (richiesta alla voce B del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2).
2.4) TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che: il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere;il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.
2.5) CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo ; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati ; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013.
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati : a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1.
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.
tratto da http://www.casaeclima.com/ar_21823_ACADEMY-Impianti-Termomeccanici-faq-MISE-climatizzazione-estiva-climatizzazione-invernale-
5 ) Il riscaldamento elettrico “portatile” Guida alle stufe elettriche 2017-2018
- Stimare quanto dev’essere potente per riscaldare l'ambiente nel quale ci serve.
- Quanto spesso la dobbiamo utilizzare
- Il costo dell’acquisto e utilizzo
Ritornando al nostro esempio (di pag 1) in cui volevamo scaldare una stanza di 16 mq. Avevamo calcolato che ci serviva 1.4 kWh termici (calore) per ora.
Ho fatto una semplice ricerca su internet ( siti di confronto prezzi ) scegliendo modelli economici ma funzionali che avessero una potenza almeno pari a quella calcolata, uno per ogni tipologia che abbiamo visto prima. I prezzi variano fra 20 e 600 euro.
Ipotizziamo che riscalderemo 6 ore al giorno, per 120 giorni (120 giorni=4 mesi circa)
Quindi ci serviranno 8568 kW termici (1.4x 6x120=8568 kW anno)
Quindi dobbiamo considerare il costo d’acquisto e quanto ci costerà in corrente elettrica ( per l’esempio ho fissato il costo di un kW di corrente elettrica pari a 0.18 euro)
Per avere una distribuzione più uniforme del calore in alcuni casi ho previsto di comperare 2 stufette ( solo per quelle più piccole ed economiche)
Se confrontiamo i costi in un anno ( acquisto della stufa più la bolletta per la corrente) l’opzione migliore è senz’altro la stufa ad infrarossi.
Costa relativamente poco e hai dei buoni rendimenti ,confrontandola con la stufetta tradizionale, spendendo 45 euro in più ne risparmiamo quasi 800!!
Però se consideriamo il nostro investimento su un periodo di 5 anni l’opzione migliore è senz’altro il condizionatore, Risparmieremmo 5000 euro!!
Quello che sicuramente emerge da quest’analisi è che il riscaldamento elettrico, almeno al momento, non è la metodologia più economica per riscaldarsi a meno di non installare un impianto fotovoltaico .
Ricordati: più risparmi più aiuti l’ambiente
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5 )Bonus ristrutturazioni 2018: lista di tutti gli interventi
ammessi alla detrazione
La lista è tratta dalla guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a Febbraio 2017 e va intesa in senso esemplificativo. Inoltre, per ogni intervento va comunque verificata la conformità alle normative edilizie locali.
Questa checklist completa di tutti gli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef prevista per le ristrutturazioni e interventi di risparmio energetico e prorogata dalla Legge di Bilancio 2017.
NOTA BENE LA DETRAZIONE VARIA DAL 50 AL 75% IN RELAZIONE ALLA CASISTICA/NORMATIVA
Interventi sulle singole unità abitative |
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Interventi |
Modalità |
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari |
Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne |
Allargamento porte |
Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio |
Allargamento porte e finestre esterne |
Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura |
Allarme finestre esterne |
Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni |
Ampliamento con formazione di volumi tecnici |
Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne |
Apertura interna |
Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno |
Ascensore |
Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. n. 13/1989 |
Balconi |
Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione |
Barriere architettoniche |
Eliminazione |
Box auto |
Nuova costruzione |
(detraibile, purchè reso pertinenziale di una unità immobiliare) |
Cablatura degli edifici |
Opere finalizzate alla clabatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali |
Caldaia |
Sostituzione o riparazione con innovazioni |
Caloriferi e condizionatori |
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi |
(detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) |
Installazione di macchinari esterni |
Cancelli esterni |
Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
Canna fumaria |
Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti |
Cantine |
Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati |
Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre |
Centrale idrica |
Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne |
Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
Centrale termica |
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) |
Con modifiche distributive interne |
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
Citofoni, videocitofoni e telecamere |
Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti |
Contenimento dell’inquinamento acustico |
Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette |
(detraibile, purchè sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
Cornicioni |
Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
Davanzali finestre e balconi |
Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) |
Facciata |
Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) |
Finestra |
Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti |
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi |
Fognatura |
Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) |
Garage |
Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
Nuova costruzione |
(detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) |
Gradine scale |
Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni di materiali preesistenti |
Grondaie |
Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente |
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purchè conforme al D.M. n. 37/2008 – ex legge n. 46/1990) |
Nuovo impianto, senza opere edilizie |
Nuova impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione |
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni |
Impianto elettrico |
Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
Impianto idraulico |
Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente |
Inferriata fissa |
Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente |
Nuova installazione con o senza opere esterne |
Infissi esterni |
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (sole se riguarda l’intera facciata) |
Interruttore differenziale |
Sostituzione o riparazione con innovazioni |
Intonaci esterni facciata |
Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori |
Lastrico solare |
Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti |
Locale caldaia |
Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente |
Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori |
Lucernari |
Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti |
Mansarda |
Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso |
Marciapiede |
Nuova realizzazione su suolo privato |
Messa a norma degli edifici |
Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purchè compresa nelle categorie di cui all’art. 1, L. n. 449/1997 e siano presentate le certificazioni di legge) |
Montacarichi |
Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
Muri di cinta |
Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente |
Muri esterni di contenimento |
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori |
Muri interni |
Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
Parapetti e balconi |
Rifacimento o sostituzione con altri eventi caratteri diversi da quelli preesistenti |
Parete esterna |
Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) |
Parete interna |
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
Pavimentazione esterna |
Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali |
Pensilina protezione autovetture |
Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
Persiana |
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi |
Pianerottolo |
Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti |
Piscina |
Rifacimento modificando caratteri preesistenti |
Porta blindata esterna |
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi |
Porta blindata interna |
Nuova installazione |
Porta-finestra |
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi |
Trasformazione da finestra a porta finestra |
Porte esterne |
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa |
Recinzioni |
Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse |
Ricostruzione |
Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente |
Risparmio energetico |
Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette |
(detraibile, purchè sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
Sanitari |
Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) |
Realizzazione di servizio igienico interno |
Saracinesca |
Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni |
Scala esterna |
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti |
Scala interna |
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente |
Serramenti esterni |
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti |
Sicurezza statica |
Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica |
Solaio |
Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti |
Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote |
Adeguamento dell’altezza dei solai |
Soppalco |
Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione |
Sottotetto |
Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso |
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie |
(detraibile, purchè già compreso nel volume) |
Strada asfaltata privata |
Per accesso alla proprietà |
Tegole |
Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti |
Terrazzi |
Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) |
Tetto |
Sostituzione dell’intera copertura |
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume |
Tinteggiatura esterna |
Rifacimento modificando materiali e/o colori |
Travi (tetto) |
Sostituzioni con modifiche |
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto |
Veranda |
Innovazioni rispetto alla situazione precedente |
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento |
Trasformazione di balcone in veranda |
Vespaio |
Rifacimento |
Zoccolo esterno facciata |
Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi |
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Interventi sulle parti condominiali |
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Interventi |
Modalità |
Aerosabbiatura |
Su facciata |
Allargamento porte interne |
Con demolizioni di modesta entità |
Allarme (impianto) |
Riparazione senza innovazioni |
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
Androne |
Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
Antenna |
Antenna comune in sostituzione delle antenne private |
Balconi |
Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali |
Box |
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
Caldaia |
Riparazioni senza innovazioni |
Riparazioni con sostituzione di alcuni elementi |
Caloriferi e condizionatori |
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi |
Cancelli esterni |
Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
Canna fumaria |
Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
Cantine |
Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti |
Centrale idrica |
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
Centrale termica |
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
Cornicioni |
Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) |
Davanzali finestre e balconi |
Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti |
Facciata |
Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
Finestra |
Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi |
Fognatura |
Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato |
Garage |
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
Gradini scale |
Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni ed esterni |
Grondaie |
Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente |
Impianto di riscaldamento (purchè conforme al D.M. n. 37/2008 – ex L. n. 46/1990) |
Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni |
Impianto elettrico |
Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
Impianto idraulico |
Riparazione senza innovazioni o sostituzioni |
Inferriata fissa |
Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o colori |
Infissi esterni |
Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti |
Infissi interni |
Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti |
Interruttore differenziale |
Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
Intonaci esterni facciata |
Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
Intonaci interni |
Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori |
Lastrico solare |
Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti |
Locale caldaia |
Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti |
Lucernari |
Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti |
Marciapiede su suolo privato |
Rifacimento come preesistente |
Montacarichi (interni ed esterni) |
Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
Muri di cinta |
Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
Muri esterni di contenimento |
Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti |
Muri interni |
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
Parapetti e balconi |
Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti |
Parcheggi |
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
Parete esterna |
Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
Parete interna |
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
Pavimentazione esterna |
Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti |
Pavimentazione interna |
Riparazioni senza innovazioni |
Pensilina protezione autovetture |
Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti |
Persiana |
Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) |
Pianerottolo |
Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) |
Piscina |
Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti |
Porta blindata esterna |
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
Porta-finestra |
Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali |
Porte esterne |
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
Porte interne |
Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni |
Recinzioni |
Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti |
Sanitari |
Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) |
Saracinesca |
Sostituzione con altra, purchè vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti |
Scala esterna |
Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti |
Scala interna |
Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti |
Serramenti esterni |
Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche |
Serramenti interni |
Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti |
Solaio |
Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti |
Tegole |
Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti |
Terrazzi |
Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) |
Tetto |
Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti |
Tinteggiatura esterna |
Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti |
Tinteggiatura interna |
Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori |
Tramezzi |
Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare |
Travi (tetto) |
Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti |
Veranda |
Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali |
Zoccolo esterno facciata |
Rifacimento conservando i caratteri essenziali |
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6) BONUS CONDIZIONATORI 2019
Bonus condizionatori 2019
Il bonus condizionatori 2019, è un’agevolazione che spetta ai contribuenti sia in presenza di una ristrutturazione che non.
L’installazione di un nuovo condizionatore o la sua sostituzione, beneficia quindi di una delle seguenti detrazioni, che variano a seconda dell’ambito nel quale viene effettuato l’acquisto:
Bonus condizionatori con ristrutturazione edile: detrazione al 50% se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche a non alta efficienza ma mira al risparmio energetico + riduzione IVA al 10%. Solo su unità immobiliari residenziali o parti comuni, condomini.
Bonus climatizzatori risparmio energetico: detrazione al 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che sostituiscono l’impianto di riscaldamento esistente. Detrazione fruibile sia per abitazioni, uffici, negozi ecc.
Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione: detrazione 50%, quando si realizza una ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, è possibile fruire della detrazione se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici A+ (A per i forni), ivi compresi i climatizzatori.
Bonus condizionatori senza ristrutturazione: se non vengono effettuati lavori di ristrutturazione, è possibile lo stesso fruire dell’agevolazione fiscale, ma solo se si intende sostituire il vecchio ed intero impianto di climatizzatore con un condizionatore, ossia, un nuovo impianto a pompa di calore e ad alta efficienza energetica. In tal caso si ha diritto ad una detrazione del 65% per un massimo di spesa detraibile è di 46.154 euro.
Il bonus condizionatori 2019 E’ un’agevolazione che spetta a tutti i cittadini.
Affinché la spesa per l’acquisto del condizionatore sia detraibile dalla dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali, occorre che l’acquisto oltre ad essere documentato, rispetti anche determinati requisiti
La misura del bonus dipende dal tipo di intervento: bonus ristrutturazione, risparmio energetico o bonus mobili ed elettrodomestici.
Quando l’acquisto di un condizionatore, viene effettuato a seguito della realizzazione di opere edilizie specifiche nell’abitazione o nelle parti comuni degli immobili residenziali, spetta la detrazione del 50% sul prezzo di acquisto, Requisiti: per fruire dello sgravio fiscale occorre che il condizionatore acquistato, sia mirato al risparmio energetico che mirano quindi alla: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; miglioramento termico dell'edificio
Quanto spetta di bonus condizionatori con ristrutturazione? Nel caso in cui, l’acquisto del condizionatore a pompa di calore, avvenga a seguito ristrutturazione, spetta una detrazione al 50% per un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2019.
Il bonus climatizzatori risparmio energetico è l’agevolazione che spetta a cittadini ed imprese nel caso in cui effettuino una sostituzione dell’impianto di riscaldamento di una abitazione, di un negozio, capannone, palestre ecc. Per cui il primo requisito fondamentale da rispettare, se si vuole fruire del bonus condizionatori con il risparmio energetico, ovvero, con la detrazione al 65%, è che l’impianto di riscaldamento risulti essere preesistente e poi sostituito con un nuovo impianto a pompa di calore ad alta efficienza energetica, vedi a tale proposito la tabella Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’acquisto del condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza serva a sostituire il vecchio impianto, al cittadino o all’impresa, spetta una detrazione IRPEF IRES pari al 65% con un tetto di spesa pari a 46.154 euro. Vedi a tale proposito come funziona il nuovo Ecobonus 2018.
Ricordiamo che dallo scorso anno, per chi effettua interventi di impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione, spetta una detrazione del 65% o al 50%.
Quale detrazione spetta per il bonus condizionatori 2019 con e senza ristrutturazione? Detrazione 50% bonus mobili con ristrutturazione: quando si realizza una ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, è possibile fruire della detrazione pari al 50% se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici A+ (A per i forni), ivi compresi i climatizzatori, vedi bonus mobili 2019 arredi ed elettrodomestici. Detrazione 65% senza ristrutturazione se si sostituisce il vecchio impianto con: impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè con pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
Come va pagato il condizionatore per fruire del bonus? Al fine di ottenere il diritto al bonus condizionatori 2019, , il cittadino o l'impresa, deve:
eseguire tramite bonifico postale o bancario ordinario; bonifico bancario parlante: nel quale va indicata la causale nel bonifico usata da banche e Posta per bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati,
Ricordiamo inoltre che, su tali bonifici è dovuta una ritenuta d'acconto pari all'8%. Le ricevute dei pagamenti e le fatture di acquisto del condizionatore, riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati, valgono come documentazione fiscale da conservare.
IVA agevolata 10% sull'acquisto del condizionatore: Il condizionatore è considerato un "bene significativo", ed è per questo che sul suo acquisto è prevista l'lVA agevolata con aliquota al 10%, anziché al 22%. Tale aliquota agevolata però, non si applica indistintamente sul prezzo totale di acquisto, bensì solo sulla differenza tra il valore totale del servizio - il costo del condizionatore. Sulla differenza tra spesa complessiva - costo condizionatore, si applica l'IVA agevolata al 10% mentre sul resto l'aliquota è al 22%. Esempio di calcolo IVA agevolata: Costo totale dell’intervento: 4.000 euro, di cui: a) manodopera e installazione: 800 euro; b) Costo climatizzatore 3.200 euro. Sul costo della manodopera viene applicata l’IVA al 10% mentre sul climatizzatore l’IVA agevolata al 10%, si applica solo sulla differenza tra il costo totale dell’intervento ed il costo del climatizzatore , per cui 4.000 - 3.200 = 800. Sul valore residuo del climatizzatore (2.400), si applica l’IVA al 22%.